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ACI SPORT (CSAI) senza vergogna - patrizio - 03-08-2015 Continua la battaglia per il potere. Dopo aver s p u t t a n a t o le nostre youngtimer, definendole auto vecchie, e facendo approvare dal governo la norma per labolizione del bollo agevolato per le auto con età compresa tra 20 e 30 anni, prospettando ai nostri politici il miraggio di introiti risolutivi mai avveratosi, che rischia non solo di far sparire di circolazione le youngtimer ma anche di farne crollare lindotto ad esse collegato, adesso ACI si è rivolta alle gare per auto storiche. Se vi va (non lo fate se siete soggetti a ingrossamenti di fegato repentini) leggetevi larticolo di cui al link http://www.regolink.com/it/news-regolink/fioccano-i-deferimenti-aci-sport-ha-ragione-ma-asi-deve-fare-chiarezza/ del quale evidenzio la chiosa finale tratta da una dichiarazione del presidente di ACI SPORT (CSAI). Buona lettura ad_no:
ACI SPORT (CSAI) senza vergogna - resunoiz - 03-08-2015 io non c'ho capito molto. suntino?
ACI SPORT (CSAI) senza vergogna - Jack - 03-08-2015 E sono già partiti i deferimenti e le multe per i partecipanti alla 100 Miglia delle Terre Gonzaghesche (una gara ASIFED) in quanto non iscritta a calendario Aci Sport; e tutte le altre non iscritte??? !!! Mi viene da ridere ed è meglio che non commenti altrimenti mi deferiscono solo per le parole!!!!!! ACI SPORT (CSAI) senza vergogna - claudio - 04-08-2015 riassunto: aci(cioè stato) fa quel ca55o che gli pare e toglie la possibilità ad asi di organizzare gare sul territorio italiano chi ha partecipato al raduno/gara gonzaghesca, si becca una multa..... ma che ca55o, mi multano la passione? governo di ***** ma non si vergognano? ACI SPORT (CSAI) senza vergogna - resunoiz - 04-08-2015 claudio Ha scritto:riassunto: aci(cioè stato) fa quel ca55o che gli pare e toglie la possibilità ad asi di organizzare gare sul territorio italiano apperò..adesso è più chiaro. bellino -_- ACI SPORT (CSAI) senza vergogna - sankunen - 04-08-2015 *****! ACI SPORT (CSAI) senza vergogna - Jack - 04-08-2015 In più ACI Sport deve dare l'ok, previa analisi di una sua commissione, allo svolgimento di gare non sotto la sua egida. Peccato che Aci Sport sia essa stessa a tutti gli effetti un "organizzatore". E chiaro che vuole agire in regime di monopolio. Non darà mai autorizzazioni per manifestazioni non sotto la sua egida.... Un palese conflitto di interessi!!! ACI SPORT (CSAI) senza vergogna - patrizio - 04-08-2015 Lettera morta ...... :S "AS466 - REGOLAMENTAZIONE DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA Roma, 24 luglio 2008 Presidenza del Consiglio dei Ministri Presidente Onorevole Silvio Berlusconi Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Senatore Altero Matteoli Ministro dellInteno Onorevole Roberto Maroni Con la presente segnalazione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato intende formulare, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, alcune osservazioni in merito alle previsioni contenute nellarticolo 9 del vigente Codice della Strada e nelle relative disposizioni applicative contenute nella Circolare del Ministero dei Trasporti del 18 febbraio 2008, suscettibili di determinare restrizioni della concorrenza nel settore delle competizioni sportive su strada con veicoli a motore. La portata anticoncorrenziale di siffatto assetto regolamentare è emersa nel corso dellistruttoria avviata nei confronti dellAutomobile Club dItalia (di seguito ACI) per accertare lesistenza di violazioni degli articoli 81 e 82 del Trattato CE nel settore dellautomobilismo sportivo. In particolare, il citato articolo 9, rubricato Competizioni sportive su strada, attribuisce agli Enti Territoriali la competenza per lautorizzazione di tutte le competizioni sportive con veicoli o animali e di quelle atletiche da svolgersi su strada. In tale articolo, per le sole gare con veicoli a motore, è previsto che lautorizzazione venga da essi rilasciata sentite le federazioni nazionali sportive (comma 1) ed è inoltre prescritto un nulla osta del Ministero dei Trasporti da richiedere allegando un preventivo parere del CONI (comma 3). Tali previsioni si aggiungono a quella, anchessa specifica per le gare motoristiche, che richiede un collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dellente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dellinterno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentati degli organi sportivi competenti e dei promotori (comma 4). La necessità di un preventivo parere delle federazioni nazionali sportive per il rilascio dellautorizzazione da parte degli Enti Territoriali competenti (articolo 9, comma 1), risulta suscettibile di determinare una discriminazione concorrenziale fra i soggetti che organizzano gare motoristiche su strada a seconda che operino o meno nellambito delle federazioni nazionali sportive. Lesercizio dellattività sportiva, infatti, può essere svolto non solo nellambito delle federazioni sportive, ma anche al di fuori delle stesse, ad esempio nellambito degli enti di promozione sportiva, riconosciuti a loro volta dal CONI, i quali fissano le proprie norme tecnico-sportive di riferimento, così come gli standard necessari ad assicurare la sicurezza dei partecipanti e del pubblico2. La potenzialità restrittiva della norma in questione è stata fino a pochi mesi fa attenuata dalla interpretazione datane dal Ministero dellInterno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza in una propria circolare del 17 maggio 2001, con la quale impartiva istruzioni ai propri uffici periferici in merito allapplicazione del DPCM del 12 settembre 20003. Infatti, in tale circolare, il Ministero dellInterno avendo rilevato lesistenza di divergenze tra alcuni dei maggiori Enti di promozione sportiva (E.N.D.A.S. A.S.I. U.I.S.P.) e la Federazione Sportiva Automobilistica Italiana C. S.A.I., poiché questultima (...) ritiene comunque di dover in ogni caso esprimere il parere tecnico-sportivo di competenza, riconoscendogli tra laltro natura obbligatoria vincolante, cioè in grado di incidere sulla legittimità di un eventuale difforme valutazione dellEnte locale competente ad autorizzare aveva precisato che questa Amministrazione ritiene innanzitutto di poter individuare nel parere richiesto un provvedimento di natura obbligatoria, ma non vincolante. Di conseguenza nessun potere di diretta attivazione nei confronti delle Autorità di Pubblica Sicurezza ovvero delle Forze di Polizia, finalizzata alla repressione di manifestazioni motoristiche ipotesi che più volte si è dovuto ultimamente registrare - è riconoscibile alla Commissione sportiva innanzi richiamata.. La portata anticoncorrenziale dellassetto regolamentare in parola emerge con particolare evidenza se si considera la prassi invalsa nel settore, e di recente codificata nella citata Circolare del Ministero dei Trasporti del 18 febbraio 2008, Circolare emanata peraltro nel momento in cui questa Autorità aveva ancora in corso il proprio procedimento istruttorio, volto ad accertare eventuali comportamenti abusivi posti in essere da ACI. Secondo tale Circolare il parere del CONI, da allegare al nulla osta del Ministero dei Trasporti previsto per le gare motoristiche su strada (articolo 9, comma 3), non dovrebbe essere rilasciato direttamente dallo stesso, bensì attraverso le federazioni nazionali sportive competenti. Nel caso delle competizioni motoristiche su strada, il soggetto che provvede effettivamente al rilascio di tale parere risulta essere nuovamente ACI/CSAI, nella duplice veste di federazione nazionale e di organizzatore di gare sportive in concorrenza con gli altri soggetti attivi nel settore. A riprova di ciò, lAutorità, nel corso dellistruttoria, ha avuto modo di riscontrare numerose denunce, da parte di organizzatori concorrenti di ACI, relative a distorsioni della concorrenza derivanti dallutilizzo, da parte di ACI, di tale competenza al fine di ostacolare le gare organizzate dagli altri operatori sportivi ed autorizzate dagli enti competenti, in quanto prive del parere richiesto. Né siffatta riserva di competenza di ACI appare proporzionata allobiettivo più generale di garantire la sicurezza dei piloti e degli spettatori alle gare motoristiche su strada. Tale scopo appare, infatti, garantito, con riguardo a tutti i soggetti coinvolti, attraverso la prevista necessità dellesito positivo di un collaudo del percorso di gara, effettuato da un tecnico dellente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dellInterno, delle Infrastrutture e dei Trasporti, unitamente ai rappresentati degli organi sportivi competenti e dei promotori. Quanto, in particolare, alla sicurezza dei piloti, questa appare, altresì, garantita dalle previsioni di standard, relativi allallestimento delle vetture e allequipaggiamento dei piloti stessi, predisposti dalle federazioni competenti in via generale e recepite dai diversi organizzatori. La problematicità concorrenziale della norma in argomento si è manifestata in particolare negli ultimi mesi, a seguito di una diversa e più restrittiva interpretazione adottata dal Ministero dei Trasporti nella citata Circolare del 18 febbraio 2008 ed in altri atti ministeriali acquisiti dallAutorità nel corso del proprio procedimento istruttorio. In particolare, nella richiamata Circolare, lAmministrazione ha precisato che E' necessario che l'ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca comunque il preventivo parere del C.O.N.I. espresso dalle competenti Federazioni sportive nazionali, laddove invece la norma del Codice della strada impone non agli enti autorizzatori, bensì ai promotori lobbligo di presentare al Ministero il preventivo parere del CONI, e non dellACI. In altri atti, il Ministero arriva addirittura a ritenere che il parere preventivo del CONI espresso attraverso le federazioni nazionali sportive competenti abbia natura vincolante. Più in generale, si rileva lincongruenza di fondo delle richiamate previsioni, in considerazione del fatto che il CONI non è chiamato dallarticolo 9 del Codice della Strada a rilasciare parere per nessuna delle competizioni nelle discipline olimpiche su strada, mentre si richiede il rilascio di un suo parere esclusivamente per una attività sportiva -quella motoristica - non rientrante tra le discipline olimpiche che costituiscono la competenza propria dello stesso CONI. Pertanto, alla luce di quanto su esposto, lAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato auspica che si proceda alla modifica della norma in questione, attraverso leliminazione delle sopra richiamate previsioni di preventivi pareri delle federazioni nazionali sportive e del CONI, sostituendole, ove si reputi utile, ad esempio con la fissazione di regole e standard di sicurezza omogenei da parte del competente Ministero dei Trasporti, il cui rispetto potrà essere sottoposto a verifica nel corso del già previsto collaudo, effettuato da un tecnico dellente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dellInterno, delle Infrastrutture e dei Trasporti, unitamente ai rappresentati degli organi sportivi competenti e dei promotori. In ogni caso e nelle more, questa Autorità sollecita i Ministeri destinatari della presente segnalazione ad adeguare le proprie prassi applicative e prescrizioni generali alle osservazioni qui rappresentate, allo scopo di agevolare uno sviluppo effettivo della concorrenza nel settore dello sport motoristico su strada. IL PRESIDENTE Antonio Catricalà ACI SPORT (CSAI) senza vergogna - Jack - 04-08-2015 Infatti!! :neutral_doh: ACI SPORT (CSAI) senza vergogna - simone72 - 05-08-2015 Che schifo!!!! Ciclicamante la CSAI, oggi Aci sport, deve far vedere che e' in grado di fare la voce grossa, oggi come 3 anni fa (o 4 non ricordo) se la prende con i concorrenti, maledetti! Ma ci sono deferiti illustri in lista? |