14-12-2010, 00:40
jenko Ha scritto:Ciao Mau.... posso risponderti anche io, la legge prevede un supplemento di sanzione che va, dai 250 ai 1000 a discrezione delle fdo che notificano il verbale, in caso di mancata comunicazione su chi guidava nel momento dell'infrazione,
almeno nel mio caso la multa per l'infrazione era, 480 decurtazione di 10 punti, e per avere superato anche la tolleranza del 5% sulla velocità consentita, sospensione della patente.....ad_wall:
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arrivato dopo un paio di mesi + o - il supplemento sopra detto, che manco a dirlo era di 1000 >
ho detto 1500 ma in realtà furono 1480
Ciao, Andrea.

Per quanto concerne il tuo ragionamento bisogna vedere se ti hanno applicato l'art. 126 bis 2°comma oppure l'8° comma del 180 (penso che sia stato questo).
Mi spiego: nel caso di infrazioni che prevedono la sola decurtazione punti ma non la sospensione della patente, si applica il 126 bis 2° comma che dice "....il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dellarticolo 196, deve fornire allorgano di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, allorgano di polizia che
procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dellarticolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 263,00 a 1.050,00."
Naturalmente si applica sempre il minimo edittale che è 263 Euro. Se non si paga entro i termini, la sanzione può arrivare a 1.050, ma non è a discrezione dell'organo applicare una importo piuttosto che un altro.
Nel caso vi sia, invece, anche la sospensione della patente, nel verbale stesso vi può essere (potrebbe anche non esserci per una omissione dell'ente accertatore) la richiesta di esibizione documenti ex art. 180 8° comma: "Chiunque senza giustificato motivo non ottempera allinvito dellautorità di presentarsi, entro il
termine stabilito nellinvito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dellaccertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 389,00 a 1.559,00. Alla violazione di cui al presente comma consegue lapplicazione, da parte dellufficio dal quale dipende lorgano accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno
successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti."
Anche in questo caso, però, l'importo della contravvenzione non è a discrezione dell'organo accertatore; si paga sempre il minimo edittale e se non lo si fa entro i termini, la sanzione può arrivare anche al massimo, ma dev'esseeuna eccezione.
Per finire, secondo il mio modesto parere, nei casi in cui vi è un eccesso di velocità che prevede una sospensione della patente, dovrebbe comunque applicarsi il 126 bis mentre il 180 dovrebbe trovare applicazione in situazioni diverse (ad esempio in caso si venga fermati senza patente e l'organo accertatore ne richiede l'esibizione in un momento successivo alla commisione dll'infrazione).
Mi scuso per l'eccessiva lunghezza.
Nel caso di roadstar, poichè la sanzione è stata elevata dalla Polizia Municipale, ci potrebbe essere anche un'altra strada..:neutral_rolleyes::neutral_rolleyes:

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