Tutti i casi in cui la multa da autovelox e' nulla (per la cassazione)
#1
Dall'obbligo di segnalazione anche sulle strade laterali, al divieto di installazione nei percorsi urbani. Arrivano una serie di paletti da rispettare per l'accertamento delle infrazioni del limite di velocità tramite autovelox. A definire meglio il quadro delle garanzie per l'automobilista è la Corte di cassazione con alcune recenti sentenze.

Segnalazione obbligatoria
L'obbligo di segnalazione in anticipo del dispositivo elettronico è una regola a cui siamo ormai tutti abituati. Diverso ma frequente è il caso esaminato all'inizio di quest'anno dalla Suprema Corte con la decisione 680/2011 (tutte le sentenze citate sono disponibili in versione integrale sul sito di Guida al diritto ). A contestare la multa, infatti, è stato un automobilista che provenendo da una strada secondaria si era immesso sulla statale in un punto successivo al cartello di segnalazione dell'autovelox. Ricevuta la multa per eccesso di velocità aveva sollevato ricorso, lamentando «di non aver incontrato alcun cartello segnalante la successiva presenza dell'autovelox».

E i giudici gli hanno dato ragione, chiarendo che «non sarebbe stato, dunque, sufficiente, accertare l'esistenza di un unico e qualsiasi cartello premonitore, sulla strada statale, essendo necessario verificarne invece: la presenza specifica ed a congrua distanza tra la suddetta intersezione e la successiva postazione fissa». Non solo ma «il relativo onere probatorio incombeva sull'amministrazione opposta». Non vi è invece un obbligo di indicare anche nel verbale che il cartello di segnalazione sia stato regolarmente apposto.

Non si può prescindere dall'agente accertatore
Attenzione anche alle "esternalizzazioni" del servizio da parte del comune. La Corte di cassazione, con la sentenza del 5 aprile 2011 n. 7785, infatti, ha accolto le doglianze di un automobilista che lamentava la mancata partecipazione della polizia municipale nelle fasi di «elaborazione dell'accertamento». Infatti, dal verbale di accertamento deve emergere "adeguatamente" che il rilevamento è stato fatto da «un agente preposto al servizio di polizia». Viceversa, risulta "indimostrata" l'esistenza di quell'elemento «di certezza e legalità» che «solo la presenza del pubblico ufficiale può garantire al cittadino».

Città off limits
Autovelox vietati in città. Sono ammessi soltanto in pochissimi casi e cioè nelle strade «urbane a scorrimento» previa autorizzazione del prefetto. Ma anche qui bisogna essere cauti. Infatti, per la Cassazione, alcuni comuni hanno forzato un po' la mano agli uffici di governo ottenendo un lasciapassare all'installazione anche in strade prive delle caratteristiche previste dalla legge. Ragion per cui i giudici hanno annullato i verbali. Secondo un'altra sentenza, la 7872/2011, i margini di manovra del prefetto nel definire i tratti di viabilità ordinaria su cui autorizzare le postazioni fisse «trovano come limite insuperabile il tipo di strada, che è individuato con certezza dalla legge 168/02».

No all'"omologazione" e "taratura" del dispositivo
Quella dell'obbligo di omologazione dell'apparecchio, come anche della taratura periodica, invece, devono essere derubricate a "leggende metropolitane". Infatti, secondo la Cassazione, sentenza 17361/2008, «In relazione alle apparecchiature di controllo automatico, il legislatore non ha adottato nessuna disposizione che commini la decadenza delle omologazioni rilasciate». E, dunque, non c'è alcun obbligo dell'amministrazione di dimostrare la «perdurante funzionalità delle predette apparecchiature». E non vi sono neppure norme che impongono un obbligo di taratura periodica dell'autovelox (Tribunale di Potenza, sentenza 11 novembre 2010 n. 1496). Non solo, ma la verifica prevista è soltanto quella iniziale, legata al "modello" e non dunque al singolo apparecchio, sempre tribunale di Potenza, sentenza 1305/2010. Perciò, «il verbale […] fa piena prova della sussistenza della violazione anche quando i dati relativi all'omologazione, riportati, non si riferiscano specificamente all'apparecchio utilizzato ed a prescindere dal rispetto della taratura periodica».

Sì alla contestazione differita
Infine, la regola che regge tutta l'impalcatura dell'accertamento automatico: l'autovelox rientra fra le ipotesi in cui è ammessa la non contestazione immediata della infrazione (Cassazione n. 9308/2007).

(dal Sole24Ore)

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-t...d=AaPNg8QD
simone72
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#2
Nulla la multa per eccesso di velocità rilevata con autovelox senza agente
Dal verbale di accertamento deve emergere in maniera adeguata che il rilevamento è stato fatto da un agente preposto al servizio di polizia stradale, altrimenti la multa può essere annullata.
E’ quanto ha affermato la Seconda Sezione Civile della Cassazione con l’ordinanza 5 aprile 2011, n. 7785 (in Altalex di aprile 2011) che ha respinto il ricorso di un Comune nei confronti di un automobilista al quale era stata contestata una multa per eccesso di velocità rilevata con autovelox.
Dal verbale di accertamento, però, non emergeva che il rilevamento, cioè l'elaborazione della rilevazione, fosse avvenuto ad opera di un agente preposto al servizio di polizia stradale, unico abilitato ad attribuire fede privilegiata all'accertamento.
Il giudice ha, quindi, dato ragione all’automobilista che lamentava la mancata partecipazione di un agente di polizia municipale alla attività di “elaborazione dell’accertamento”.
Infatti, “il Comune aveva ammesso di aver attribuito l’intera gestione ad una ditta esterna, indicando poi soltanto genericamente una “supervisione” da parte della Polizia municipale, risultando in tal modo non dimostrata l'esistenza di quell’elemento di certezza e legalità che solo la presenza del pubblico ufficiale può garantire al cittadino.
Nulla di fatto per l’Ente territoriale che non è riuscito a provare che la gestione degli autovelox fosse rimasta riservata ai pubblici ufficiali e neppure che il ruolo dell'operatore tecnico fosse stato sempre e comunque subordinato a quello dei vigili urbani”.
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#3
Segnali positivi.......
simone72
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#4
Ma a parte tutto sto blablablabla....non vedo come potersi tutelare.
Come si fa a dimostrare quanto sopra (no in città, segnalazione obbligatoria,ecc)?
Mi arriva la letterina verde dopo 4 mesi che nella strada XXX in località XXX andavo a XXX invece che XX...cosa mi cambia?
E' la mia parola contro la loro, secondo me son solo perdite di tempo l'unica via e pagare e buona notte.
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