03-12-2011, 12:05
La legge 29 luglio 2010 n.120 ha apportato delle modifiche al CdS in merito alla questione di cui stiamo parlando. l'Art. 1 stabilisce che:
"1. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successivemodificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», e' sostituita dalla seguente:
«e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio»
Il Comma 4 dell'art. 6 del Cds stabilisce, poi, che L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5, comma 3 (omissis) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna
strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade
Orbene, alla luce di questo, i singoli Enti possono stabilire, a mezzo ordinanze apposite, obblighi e le singole ordinanze possono andare "più nel dettaglio", diciamo così. Nel caso specifico, il comune di Arezzo con l'ordinanza n. 1207 stabilisce che: nel periodo compreso tra il 01/12/2011 ed il 31/03/2012, tutti gli autoveicoli in circolazione sulle strade di competenza del Comune di Arezzo, devono essere muniti di pneumatici invernali o avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli comunque adeguati per il tipo di veicolo in uso.
Come si vede,dunque, (e come capita spessissimo in Italia), "le variazioni sul tema" sono molto ampie:S
Secondo il mio modesto punto di vista, dipende sempre dal caso specifico e cioè, se uno utilizza la sua vettura regolarmente e in zone dove le nevicate sono frequenti, l'utilizzo di pneumatici da neve è consigliatissimo.
Se, invece, si fa un uso della vettura saltuario men che mai in caso di neve (o la stessa non verrà mai utilizzata per raggiungere luoghi in cui le nevicate sono una costante- vedi le classiche località sciistiche-) per rispettare l'ordinanza, vanno bene anche catene non "giuste".
Certo, in quel caso si potrebbe sempre incorrere in un controllo da parte di uno zelante agente ma mettiamo caso che il tutto avvenga in una giornata soleggiata: che fa il nostro? Mi fa montare le catene per vedere se vanno bene anche se non c'è una nevicata in atto? (Fermo restando che si possano avere in auto le catene anche senza scatola o confezione originaria, come ad esempio nel mio caso) La legge (specifica-vedi ordinananza aretina-) mi impone le catene a bordo e che queste siano adeguate, ma tutto si rivolge a casi in cui vi siano nevicate in atto ed urge il montaggio delle stesse.
E sappiamo che sovente, è un'ipotesi che potrebbe non verificarsi mai (leggi sopra). Ergo, ci dovrebbe essere un buon senso anche da parte dei controllori: non rompete gli zebedei per controlli preventivi che lasciano il tempo che trovano...
"1. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successivemodificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», e' sostituita dalla seguente:
«e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio»
Il Comma 4 dell'art. 6 del Cds stabilisce, poi, che L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5, comma 3 (omissis) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna
strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade
Orbene, alla luce di questo, i singoli Enti possono stabilire, a mezzo ordinanze apposite, obblighi e le singole ordinanze possono andare "più nel dettaglio", diciamo così. Nel caso specifico, il comune di Arezzo con l'ordinanza n. 1207 stabilisce che: nel periodo compreso tra il 01/12/2011 ed il 31/03/2012, tutti gli autoveicoli in circolazione sulle strade di competenza del Comune di Arezzo, devono essere muniti di pneumatici invernali o avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli comunque adeguati per il tipo di veicolo in uso.
Come si vede,dunque, (e come capita spessissimo in Italia), "le variazioni sul tema" sono molto ampie:S
Secondo il mio modesto punto di vista, dipende sempre dal caso specifico e cioè, se uno utilizza la sua vettura regolarmente e in zone dove le nevicate sono frequenti, l'utilizzo di pneumatici da neve è consigliatissimo.
Se, invece, si fa un uso della vettura saltuario men che mai in caso di neve (o la stessa non verrà mai utilizzata per raggiungere luoghi in cui le nevicate sono una costante- vedi le classiche località sciistiche-) per rispettare l'ordinanza, vanno bene anche catene non "giuste".
Certo, in quel caso si potrebbe sempre incorrere in un controllo da parte di uno zelante agente ma mettiamo caso che il tutto avvenga in una giornata soleggiata: che fa il nostro? Mi fa montare le catene per vedere se vanno bene anche se non c'è una nevicata in atto? (Fermo restando che si possano avere in auto le catene anche senza scatola o confezione originaria, come ad esempio nel mio caso) La legge (specifica-vedi ordinananza aretina-) mi impone le catene a bordo e che queste siano adeguate, ma tutto si rivolge a casi in cui vi siano nevicate in atto ed urge il montaggio delle stesse.
E sappiamo che sovente, è un'ipotesi che potrebbe non verificarsi mai (leggi sopra). Ergo, ci dovrebbe essere un buon senso anche da parte dei controllori: non rompete gli zebedei per controlli preventivi che lasciano il tempo che trovano...
