19-01-2012, 11:21
Con provvedimento n. 166485 del 16.11.2011 che dà attuazione a quanto prescritto dallart. 2, co. 36-sexiedecies, del
D.L. 138/2011 ( Manovra di Ferragosto) lAgenzia delle Entrate ha fissato le modalità ed i termini per linvio della
comunicazione dei dati relativi ai beni dellimpresa concessi in godimento ai soci ed ai familiari.
Il nuovo obbligo di comunicazione telematica si concretizza per i soggetti economici che svolgono attività dimpresa,
sia in forma societaria che in forma individuale, e destinano i beni aziendali ai soci e loro familiari. Ma non è tutto,
occorrerà infatti comunicare i dati anche relativi a qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione, realizzati nel
periodo di imposta di riferimento, nei confronti dellimpresa concedente dai soci o loro familiari che hanno in
godimento i beni.
Il provvedimento ha la finalità, come precisato nellintervento normativo, di riportare lintestazione dei beni
alleffettivo utilizzatore, scoraggiando loccultamento anche attraverso lo schermo societario di beni che di fatto
vengono posti nella disponibilità dei soci e dei familiari dellimprenditore, che ne traggono lutilità.
Al fine di evitare facile aggiramenti dellobbligo di comunicazione, è stato previsto che nella stessa vanno indicati, oltre
ai dati dei soci e dei familiari della società o delle imprese individuali che concedono in godimento beni, anche quelli
relativi a persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nellimpresa; ai soci di altra
società appartenente al medesimo gruppo e ai familiari di detti soci.
Dati da indicare nella comunicazione:
Per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato estero di residenza;
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo
stato estero di residenza;
Tipologia di utilizzazione del bene;
Tipologia, identificativo del contratto e relativa data di stipula;
Categoria del bene, durata della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo e relativo valore di mercato;
Ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni.
Modalità e termini di comunicazione dei dati
Il termine massimo per la trasmissione della comunicazione è fissato entro il 31 marzo dellanno successivo a quello di
chiusura del periodo dimposta in cui i beni sono concessi in godimento; entro il 31 marzo 2012 occorrerà invece
presentare la comunicazione per i beni concessi in godimento nei periodi di imposta precedenti a quello della prima
applicazione delle disposizione di provvedimento (lobbligo sussiste infatti anche per i beni per i quali il godimento
permane nel periodo dimposta in corso al 17 Settembre 2011).
I beni oggetto di comunicazione sono suddivisi in sei categorie:
- autovetture;
- altri veicoli;
- aeromobili;
- unità da diporto;
- immobili;
- altri beni di valore superiore ad euro 3.000 al netto dellimposta sul valore aggiunto.
Non sono da rilevare i beni di valore, al netto dellIVA, inferiore ad euro 3.000, diversi da auto, barche, aerei e
immobili. A titolo esemplificativo, non si devono comunicare luso del telefonino, del tablet e del PC portatile.
In presenza di beni in uso ai soci o familiari, si devono, altresì, comunicare i finanziamenti e versamenti effettuati
dai soci.
Implicazioni derivanti dalla dichiarazione
Per lesercizio 2011 la comunicazione non comporterà effetti fiscali in capo alle persone che dichiarano il godimento di
beni aziendali.
Per i beni concessi ai soci e familiari per uso esclusivamente personale e senza corresponsione di un prezzo, i costi sono
già indeducibili perché non inerenti.
Negli esercizi successivi il godimento (inteso, a nostro avviso, come utilizzo stabile nel tempo) verrà considerato a
fronte del corrispettivo pagato per tale uso. Il compenso sarà confrontato con i valori di mercato. La differenza
riscontrata diventerà reddito diverso in capo allutilizzatore (soci e/o familiari).
I costi relativi a beni dati in godimento a soci o familiari a prezzi inferiori a quelli di mercato, diventano indeducibili per
lazienda.
E consigliabile fin dora effettuare un monitoraggio allinterno dellazienda per rilevare eventuali beni soggetti alla
comunicazione e valutarne lutilizzo effettuato.
Caso tipico e lutilizzo delle auto aziendali a titolo personale fatto in giorni ed orari non giustificabili ma facilmente
riscontrabili. Pur non essendo ancora molto chiara (fiscalmente) tale situazione, è il caso di riflettere se sia il caso di
addebitare, allutilizzatore, una percorrenza chilometrica a valori di mercato.
Precisiamo che la nuova disciplina è ancora in fase di sviluppo e molti chiarimenti sono ancora attesi.
D.L. 138/2011 ( Manovra di Ferragosto) lAgenzia delle Entrate ha fissato le modalità ed i termini per linvio della
comunicazione dei dati relativi ai beni dellimpresa concessi in godimento ai soci ed ai familiari.
Il nuovo obbligo di comunicazione telematica si concretizza per i soggetti economici che svolgono attività dimpresa,
sia in forma societaria che in forma individuale, e destinano i beni aziendali ai soci e loro familiari. Ma non è tutto,
occorrerà infatti comunicare i dati anche relativi a qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione, realizzati nel
periodo di imposta di riferimento, nei confronti dellimpresa concedente dai soci o loro familiari che hanno in
godimento i beni.
Il provvedimento ha la finalità, come precisato nellintervento normativo, di riportare lintestazione dei beni
alleffettivo utilizzatore, scoraggiando loccultamento anche attraverso lo schermo societario di beni che di fatto
vengono posti nella disponibilità dei soci e dei familiari dellimprenditore, che ne traggono lutilità.
Al fine di evitare facile aggiramenti dellobbligo di comunicazione, è stato previsto che nella stessa vanno indicati, oltre
ai dati dei soci e dei familiari della società o delle imprese individuali che concedono in godimento beni, anche quelli
relativi a persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nellimpresa; ai soci di altra
società appartenente al medesimo gruppo e ai familiari di detti soci.
Dati da indicare nella comunicazione:
Per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato estero di residenza;
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo
stato estero di residenza;
Tipologia di utilizzazione del bene;
Tipologia, identificativo del contratto e relativa data di stipula;
Categoria del bene, durata della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo e relativo valore di mercato;
Ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni.
Modalità e termini di comunicazione dei dati
Il termine massimo per la trasmissione della comunicazione è fissato entro il 31 marzo dellanno successivo a quello di
chiusura del periodo dimposta in cui i beni sono concessi in godimento; entro il 31 marzo 2012 occorrerà invece
presentare la comunicazione per i beni concessi in godimento nei periodi di imposta precedenti a quello della prima
applicazione delle disposizione di provvedimento (lobbligo sussiste infatti anche per i beni per i quali il godimento
permane nel periodo dimposta in corso al 17 Settembre 2011).
I beni oggetto di comunicazione sono suddivisi in sei categorie:
- autovetture;
- altri veicoli;
- aeromobili;
- unità da diporto;
- immobili;
- altri beni di valore superiore ad euro 3.000 al netto dellimposta sul valore aggiunto.
Non sono da rilevare i beni di valore, al netto dellIVA, inferiore ad euro 3.000, diversi da auto, barche, aerei e
immobili. A titolo esemplificativo, non si devono comunicare luso del telefonino, del tablet e del PC portatile.
In presenza di beni in uso ai soci o familiari, si devono, altresì, comunicare i finanziamenti e versamenti effettuati
dai soci.
Implicazioni derivanti dalla dichiarazione
Per lesercizio 2011 la comunicazione non comporterà effetti fiscali in capo alle persone che dichiarano il godimento di
beni aziendali.
Per i beni concessi ai soci e familiari per uso esclusivamente personale e senza corresponsione di un prezzo, i costi sono
già indeducibili perché non inerenti.
Negli esercizi successivi il godimento (inteso, a nostro avviso, come utilizzo stabile nel tempo) verrà considerato a
fronte del corrispettivo pagato per tale uso. Il compenso sarà confrontato con i valori di mercato. La differenza
riscontrata diventerà reddito diverso in capo allutilizzatore (soci e/o familiari).
I costi relativi a beni dati in godimento a soci o familiari a prezzi inferiori a quelli di mercato, diventano indeducibili per
lazienda.
E consigliabile fin dora effettuare un monitoraggio allinterno dellazienda per rilevare eventuali beni soggetti alla
comunicazione e valutarne lutilizzo effettuato.
Caso tipico e lutilizzo delle auto aziendali a titolo personale fatto in giorni ed orari non giustificabili ma facilmente
riscontrabili. Pur non essendo ancora molto chiara (fiscalmente) tale situazione, è il caso di riflettere se sia il caso di
addebitare, allutilizzatore, una percorrenza chilometrica a valori di mercato.
Precisiamo che la nuova disciplina è ancora in fase di sviluppo e molti chiarimenti sono ancora attesi.

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