05-12-2012, 12:11
Obbligatoria l’annotazione sulla carta di circolazione del nome di chi ne ha la disponibilità per più di trenta giorni.
Annotazione sulla carta di circolazione - L’utilizzo di un veicolo da parte di un soggetto diverso
dall’intestatario per più di trenta giorni, prevede un adempimento formale necessario per informare
tempestivamente la motorizzazione civile. Nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2012 è stato
pubblicato il decreto n. 198 del 28 settembre 2012, che reca le modifiche al regolamento di esecuzione e
attuazione del codice della strada. Secondo il decreto, dal 7 dicembre prossimo (data di entrata in vigore
della norma), ovvero da quando entrerà a regime il nuovo sistema informativo e le ulteriori istruzioni
operative, sul documento di circolazione dovrà essere annotato il nome dell’utilizzatore effettivo del veicolo
qualora lo stesso sia diverso dal proprietario. Per la messa a regime del nuovo sistema comunque occorrerà
che vengano avviate le nuove procedure informatiche dopodiché in caso di omissione, scatteranno le
sanzioni previste che partiranno da euro 653 euro, con il ritiro della carta di circolazione.
Tale disposizione riguarderà sicuramente le imprese che danno in uso le proprie auto ai dipendenti, mentre il
soggetto intestatario del veicolo resta l’impresa.
In questo caso tutti i libretti di circolazione delle autovetture aziendali dovranno essere annotati con il nome di chi usa l’auto.
Intestazione temporanea dei veicoli - Per quanto riguarda l'intestazione temporanea dei veicoli, la Legge n.
120 del 20 luglio 2010 ha aggiunto il comma 4-bis all'art. 94 del codice della strada, prevedendo che gli atti
da cui deriva una variazione dell'intestatario della carta di circolazione, o che comportano la disponibilità del
veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, a favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, siano
dichiarati dall'avente causa entro 30 giorni al dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi
informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione
nell'archivio nazionale dei veicoli.
L’intestazione temporanea riguarda le carte di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi quando la
disponibilità deriva ad esempio da un contratto di comodato, da un provvedimento di affidamento in custodia
giudiziale o dalla stipula di contratti o atti unilaterali. I soggetti interessati devono richiedere agli uffici della
motorizzazione l'aggiornamento della carta di circolazione, sulla quale vanno annotati il nominativo del
comodatario e la scadenza del relativo contratto o, rispettivamente, il nominativo dell'affidatario. Una
circolare del Ministero dell’Interno del 12 agosto 2010, aveva specificato che nei predetti atti possono essere
ricomprese tutte quelle situazioni in cui non interviene un cambiamento della proprietà, ovvero si prospetta
un trasferimento che non potrà essere risolto entro i termini temporali previsti dal primo comma dell'art. 94.
Finalità dell’annotazione - L'annotazione non ha valore modificativo dell'intestatario del veicolo e il nuovo
regolamento prevede la casistica di applicazione delle disposizioni. Innanzitutto, (formalmente) dal 7
dicembre 2012, in caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario della carta di circolazione
relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria,
che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario, quindi non
necessitano di annotazione nel PRA, gli interessati devono chiedere alla motorizzazione l'aggiornamento
della carta di circolazione. Tali prescrizioni valgono anche in caso di variazione delle generalità della
persona fisica intestataria della carta di circolazione.
Locazione senza conducente – Nell’ipotesi di locazione senza conducente per più di trenta giorni, deve
essere richiesto l'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, registrando il nominativo del locatario e
la scadenza del contratto.
Soggetti incapaci - Per i veicoli immatricolati a nome di soggetti incapaci, andrà fatto l'aggiornamento della
carta di circolazione mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della
circolazione del veicolo.
Soggetto diverso dall’intestatario - In tutti gli altri casi, per i veicoli che sono in disponibilità di un
soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali,
deve essere richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione, e per la violazione, è prevista la sanzione
pecuniaria di 653 euro, con il ritiro della carta di circolazione. Da notare che per la messa a regime definitiva
del sistema occorrerà attendere l'adeguamento delle procedure informatiche, da cui si prevede che
l’operatività delle nuove norma possa avere inizio solo dai prossimi mesi.
Annotazione sulla carta di circolazione - L’utilizzo di un veicolo da parte di un soggetto diverso
dall’intestatario per più di trenta giorni, prevede un adempimento formale necessario per informare
tempestivamente la motorizzazione civile. Nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2012 è stato
pubblicato il decreto n. 198 del 28 settembre 2012, che reca le modifiche al regolamento di esecuzione e
attuazione del codice della strada. Secondo il decreto, dal 7 dicembre prossimo (data di entrata in vigore
della norma), ovvero da quando entrerà a regime il nuovo sistema informativo e le ulteriori istruzioni
operative, sul documento di circolazione dovrà essere annotato il nome dell’utilizzatore effettivo del veicolo
qualora lo stesso sia diverso dal proprietario. Per la messa a regime del nuovo sistema comunque occorrerà
che vengano avviate le nuove procedure informatiche dopodiché in caso di omissione, scatteranno le
sanzioni previste che partiranno da euro 653 euro, con il ritiro della carta di circolazione.
Tale disposizione riguarderà sicuramente le imprese che danno in uso le proprie auto ai dipendenti, mentre il
soggetto intestatario del veicolo resta l’impresa.
In questo caso tutti i libretti di circolazione delle autovetture aziendali dovranno essere annotati con il nome di chi usa l’auto.
Intestazione temporanea dei veicoli - Per quanto riguarda l'intestazione temporanea dei veicoli, la Legge n.
120 del 20 luglio 2010 ha aggiunto il comma 4-bis all'art. 94 del codice della strada, prevedendo che gli atti
da cui deriva una variazione dell'intestatario della carta di circolazione, o che comportano la disponibilità del
veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, a favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, siano
dichiarati dall'avente causa entro 30 giorni al dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi
informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione
nell'archivio nazionale dei veicoli.
L’intestazione temporanea riguarda le carte di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi quando la
disponibilità deriva ad esempio da un contratto di comodato, da un provvedimento di affidamento in custodia
giudiziale o dalla stipula di contratti o atti unilaterali. I soggetti interessati devono richiedere agli uffici della
motorizzazione l'aggiornamento della carta di circolazione, sulla quale vanno annotati il nominativo del
comodatario e la scadenza del relativo contratto o, rispettivamente, il nominativo dell'affidatario. Una
circolare del Ministero dell’Interno del 12 agosto 2010, aveva specificato che nei predetti atti possono essere
ricomprese tutte quelle situazioni in cui non interviene un cambiamento della proprietà, ovvero si prospetta
un trasferimento che non potrà essere risolto entro i termini temporali previsti dal primo comma dell'art. 94.
Finalità dell’annotazione - L'annotazione non ha valore modificativo dell'intestatario del veicolo e il nuovo
regolamento prevede la casistica di applicazione delle disposizioni. Innanzitutto, (formalmente) dal 7
dicembre 2012, in caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario della carta di circolazione
relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria,
che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario, quindi non
necessitano di annotazione nel PRA, gli interessati devono chiedere alla motorizzazione l'aggiornamento
della carta di circolazione. Tali prescrizioni valgono anche in caso di variazione delle generalità della
persona fisica intestataria della carta di circolazione.
Locazione senza conducente – Nell’ipotesi di locazione senza conducente per più di trenta giorni, deve
essere richiesto l'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, registrando il nominativo del locatario e
la scadenza del contratto.
Soggetti incapaci - Per i veicoli immatricolati a nome di soggetti incapaci, andrà fatto l'aggiornamento della
carta di circolazione mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della
circolazione del veicolo.
Soggetto diverso dall’intestatario - In tutti gli altri casi, per i veicoli che sono in disponibilità di un
soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali,
deve essere richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione, e per la violazione, è prevista la sanzione
pecuniaria di 653 euro, con il ritiro della carta di circolazione. Da notare che per la messa a regime definitiva
del sistema occorrerà attendere l'adeguamento delle procedure informatiche, da cui si prevede che
l’operatività delle nuove norma possa avere inizio solo dai prossimi mesi.

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