26-02-2011, 13:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2011, 13:11 da patone86.)
Citazione:La nuova normativa sui veicolii di interesse storico e collezionistico (D.M. 17/12/2009) ha finalmente regolamentato in maniera esaustiva la riammissione alla circolazione dei veicoli cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta permettendo, di conseguenza, la reimmatricolazione nel 90% dei casi. vediamo nel dettaglio.[SIZE="1"]fonte: ruoteclassiche n° 266 febbraio 2011, pag. 21
veicoli radiati dal pra. Se radiati d'ufficio, perchè possano tornare a circolare, occorre chiedere a uno dei registri riconosciuti dall'articolo 60 del Codice della Strada il ''certificato di rilevanza storica'' e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, inerente la corretta conservazione del mezzo. si possono mantenere le targhe originali (se esistenti).
veicoli radiati e custoditi in aree private o radiati per demolizione. Occorre, inoltre, ''l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione''. A tale fine si deve presentare una ''domanda di visita e prova'' al ''centro prova autoveicoli'' (CPA, quelli costruiti prima del 1960) o ''all'ufficio della motorizzazione civile (UMC, dopo il 1960). Alla domanda devono essere allegati il certificato di rilevanza storica e collezionistica, l'estratto cronologico rilasciato dal PRA o il certificato di cancellazione, documenti di cancellazione originari e targhe originali (se esistenti). Dopo l'esito positivo della prova, il CPA rilascerà il ''certificato di approvazione''.
a tal punto il competente UMC rilascia i documenti di circolazione e le targhe. Se il richiedente è già in possesso delle targhe originali, queste si possono mantenere e il ''libretto'' verrà aggiornato. Se invece si è in possesso dei soli documenti originali di corcolazione, si procede alla reimmatricolazione con l'emissione di nuovi documenti e nuove targhe.
veicoli nuovi mai immatricolati. Dopo l'iscrizione a uno dei Registri previsti dall'art. 60 del Codice della Strada e gli adempimenti di cui sopra, alla già citata ''domanda di visita e prova'' deve essere allegato in visione, oltre al certificato di rilevanza storica e collezionistica, un certificato di conformità o di origine del veicolo, in assenza del quale il veicolo è considerato di origine sconosciuta.
veicoli provenienti dall'estero. Se muniti di documenti di circolazione occorre la preliminare iscrizione a uno dei Registri previsti; se sono di provenienze UE e in regola con la revisione valgono le procedure vigenti in materia di nazionalizzazione con particolare riferimento ai casi in cui non è prescritta la visita e prova. In quest'ultimo caso alla solita ''domanda di visita e prova'' si dovrà allegare la documentazione estera di origine del veicolo. L'UMC rilascerà i documenti di circolazione e le targhe, annotando sul libretto ''Veicolo di interesse storico e collezionistico'', ritirando le eventuali targhe estere.
autore: avv. giuseppe golfo, torino
trascrittore: marco patone86[/SIZE]
http://www.dottorini.com/2010/03/decreto...r-lis.html
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