Ma stiamo parlando del povero cristo tenuto totalmente a nero per 500€ al mese che non puo far altro che accettare?
In questo caso posso trovarmi d'accordo con te sulla non sanzionabilità.
A quello il fisco, anche volendo, non può togliere nulla semplicemente perchè non ne ha!
Io parlo di gente che percepisce dai 3/4.000€ mese con una busta paga da 1.200, con case e auto intestate.
Oppure di gente tenuta li con contratto a progetto pur trattandosi di tutt'altro.
Ti garantisco che se trovano da succhiare sanzionano eccome assieme al datore di lavoro.
Se così non fosse tutta sta gente da grossi stipendi a nero avrebbe tutto il vantaggio, a fine rapporto, di sporgere denuncia se non altro per fini pensionistici, ferie non godute, tredicesime e quattordicesime e chi più ne ha più ne metta. Sarebbe proprio un bel capitale da portare a casa o no?
Ma le cose per questa gente non stanno così e lo sai benissimo anche tu che sono frutto di accordi bilaterali.
Voglio vedere se possono dire di non sapere di trovarsi in quella situazione e come giustificano tali somme o di essere stati costretti.
Per quanto rischioso possa essere scrivere un accordo del genere queste cose vengono messe nero su bianco tra le 2 parti e il gioco è fatto.
Il dipendente ha il suo pacco di soldi e il datore di lavoro ha la sua garanzia di silenzio.
Comunque sia il dipendente ha l'obbligo di dichiarare quanto guadagnato e visto che ci tieni tanto leggiti questo:
Lavoro nero: oltre al danno la beffa. Obbligo del lavoratore di dichiarare al fisco i pagamenti. L’omissione dell’azienda non libera il contribuente dagli oneri tributari
Ora anche chi subisce il ricatto del “lavoro nero”, ossia l’incolpevole lavoratore, dovrà comunque pagare le imposte non versate dal datore di lavoro e quindi dichiarare quanto percepito.
Forse si è trovato un nuovo modo per far emergere il lavoro nero, o un invito ai lavoratori a denunciarlo? Non crediamo data l’estensione del fenomeno, una vera e propria piaga in particolare nel Mezzogiorno, ma diffuso in ogni ambito lavorativo del Paese e di difficile soluzione se non si adotteranno con urgenza misure strutturali in materia di occupazione. Così Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, commentando la sentenza n. 9867/2011 della Corte di Cassazione.
Secondo la sezione tributaria della Suprema Corte, infatti, con la decisione in questione, il lavoratore che percepisce lo stipendio in nero, ha l’onere comunque di dichiarare al fisco il reddito ricevuto, e quindi il comportamento illegittimo del datore di lavoro/sostituto d’imposta non assorbe e annulla gli obblighi del lavoratore.
Il caso di cui si occupa la cassazione era stato avviato a seguito di un avviso di accertamento Irpef dell’Agenzia delle Entrate, attraverso la quale l’ente statale aveva richiesto il pagamento delle tasse relative ai redditi erogati e non dichiarati da una società. In particolare, gli stipendi in nero erano stati provati a seguito del reperimento in occasione di una verifica fiscale nei confronti della società datrice di lavoro delle ricevute rilasciate dal lavoratore.
Le commissioni tributarie provinciali e regionali avevano accolto i ricorsi del contribuente - lavoratore, che si era opposto al prelievo, poiché non risultava un accordo per non dichiarare il reddito ed in virtù della manifesta buona fede con cui aveva agito il contribuente ritenendo di non dover presentare la dichiarazione per redditi derivanti dall’unico rapporto di lavoro.
I giudici del Palazzaccio, al contrario, hanno accolto la linea difensiva dell’Agenzia della Entrate, secondo cui in presenza di pagamenti in nero, sussiste comunque l’obbligo del lavoratore di dichiarare al fisco i pagamenti.
Uniformandosi all’orientamento generale di legittimità, gli ermellini hanno ritenuto comunque che in caso di mancato versamento della ritenuta d'acconto da parte del datore di lavoro, il soggetto obbligato al pagamento del tributo è comunque anche il lavoratore contribuente ed hanno espresso il principio secondo cui “in presenza dell'obbligo di effettuare la ritenuta di acconto (diretta in sé ad agevolare non solo la riscossione, ma anche l'accertamento degli obblighi del percettore del reddito), l'intervento del "sostituto" lascia inalterata la posizione del "sostituito", il quale è specificamente gravato dall'obbligo di dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta, poiché essi concorrono a formare la base imponibile sulla quale, secondo il criterio di progressività, sarà calcolata l'imposta dovuta, detraendosi da essa la ritenuta subita come anticipazione di prelievo”.
Lecce, 08 maggio 2011
Come vedi questa è roba di maggio 2011 ma comunque era così anche prima, se parlo è perchè so quello che dico, spero di averti convinto