gimax Ha scritto:Secondo me semplicemente nel programma di calcolo si chiede di inserire l'anno per determinare l'importo ma solo come riferimento di scadenza del bollo ordinario.................
Il bollo con validità dal 1° maggio 2011 al 30 aprile 2012 si riferisce come anno d'imposta al 2011.
quindi col nuovo rinnovo si pagherà il superbollo Monti con anno di riferimento 2012 8) Imho
Leggi in fondo:
cdm Monti 4 dic 12 manovra anti-crisi:
tassa sul lusso per le auto più potenti ed aumento delle accise sui carburanti
La Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione N.101/E del 20 ottobre 2011, ha reso noto l'istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Versamenti con elementi identificativi, delladdizionale erariale alla tassa automobilistica, ai sensi dell'articolo 23, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Larticolo 23 citato introduce un addizionale erariale alla tassa automobilistica. Il comma 21 infatti prevede che:
A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. ... In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato.
Per consentire quindi ai cittadini la regolarizzazione del pagamento sono state stabilite le modalità e i termini di pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica.
1. Per l'anno 2011 l'addizionale di cui all'art. 1 e' corrisposta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il versamento dell'addizionale e' effettuato esclusivamente con le modalita' previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello «F24 elementi identificativi», con esclusione della compensazione di cui al medesimo art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il successivo articolo 3 dispone che Per gli anni 2012 e seguenti l'addizionale di cui all'art. 1 e' corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica.
Per consentire il versamento delladdizionale erariale alla tassa automobilistica tramite il modello F24 Versamenti con elementi identificativi sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
3364 denominato Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c. 21, d.l. 98/2011;
3365 denominato Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 - Sanzione;
3366 denominato Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 Interessi
In sede di compilazione del modello F24 Versamenti con elementi identificativi sono indicati:
nella sezione CONTRIBUENTE i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
nella sezione ERARIO ED ALTRO in corrispondenza degli importi a debito versati:
il campo tipo è valorizzato con la lettera A;
il campo elementi identificativi è valorizzato con la targa dellautovettura/autoveicolo;
il campo codice è valorizzato con il codice tributo;
il campo anno di riferimento è valorizzato con lanno di decorrenza della tassa automobilistica, nel formato AAAA (esempio: lannualità riferita ad un bollo, validità dodici mesi, con scadenza aprile 2012 è il 2011, in quanto il pagamento della tassa automobilistica copre in tal caso il periodo a partire da maggio 2011).