ACI SPORT (CSAI) senza vergogna
#1
Continua la battaglia per il potere.
Dopo aver s p u t t a n a t o le nostre youngtimer, definendole “auto vecchie”, e facendo approvare dal governo la norma per l’abolizione del bollo “agevolato” per le auto con età compresa tra 20 e 30 anni, prospettando ai nostri politici il miraggio di introiti risolutivi mai avveratosi, che rischia non solo di far sparire di circolazione le youngtimer ma anche di farne crollare l’indotto ad esse collegato, adesso ACI si è rivolta alle gare per auto storiche.
Se vi va (non lo fate se siete soggetti a ingrossamenti di fegato repentini) leggetevi l’articolo di cui al link

http://www.regolink.com/it/news-regolink...chiarezza/

del quale evidenzio la chiosa finale tratta da una dichiarazione del presidente di ACI SPORT (CSAI).

Buona lettura Confusedad_no:
Equipaggio Niccoli - Niccoli

[Immagine: corse_zps7798bb6b.jpg]
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#2
io non c'ho capito molto. suntino? Big Grin
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#3
E sono già partiti i deferimenti e le multe per i partecipanti alla 100 Miglia delle Terre Gonzaghesche (una gara ASIFED) in quanto non iscritta a calendario Aci Sport; e tutte le altre non iscritte??? !!! Mi viene da ridere ed è meglio che non commenti altrimenti mi deferiscono solo per le parole!!!!!!
JACK - Team Manager BMW Drivers Squadra Corse
Gareggiare è vita, tutto il resto è semplicemente attesa!
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#4
riassunto: aci(cioè stato) fa quel ca55o che gli pare e toglie la possibilità ad asi di organizzare gare sul territorio italiano

chi ha partecipato al raduno/gara gonzaghesca, si becca una multa.....

ma che ca55o, mi multano la passione? governo di ***** ma non si vergognano?
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#5
claudio Ha scritto:riassunto: aci(cioè stato) fa quel ca55o che gli pare e toglie la possibilità ad asi di organizzare gare sul territorio italiano

chi ha partecipato al raduno/gara gonzaghesca, si becca una multa.....

ma che ca55o, mi multano la passione? governo di ***** ma non si vergognano?

apperò..adesso è più chiaro. bellino -_-
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#6
*****!
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#7
In più ACI Sport deve dare l'ok, previa analisi di una sua commissione, allo svolgimento di gare non sotto la sua egida. Peccato che Aci Sport sia essa stessa a tutti gli effetti un "organizzatore". E chiaro che vuole agire in regime di monopolio. Non darà mai autorizzazioni per manifestazioni non sotto la sua egida.... Un palese conflitto di interessi!!!
JACK - Team Manager BMW Drivers Squadra Corse
Gareggiare è vita, tutto il resto è semplicemente attesa!
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#8
Lettera morta ......

:S


"AS466 - REGOLAMENTAZIONE DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA

Roma, 24 luglio 2008

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Presidente Onorevole Silvio Berlusconi

Ministro delle Infrastrutture e Trasporti
Senatore Altero Matteoli

Ministro dell’Inteno
Onorevole Roberto Maroni

Con la presente segnalazione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato intende formulare, ai sensi
dell'articolo 21 della legge n. 287/90, alcune osservazioni in merito alle previsioni contenute nell’articolo 9 del
vigente Codice della Strada e nelle relative disposizioni applicative contenute nella Circolare del Ministero dei
Trasporti del 18 febbraio 2008, suscettibili di determinare restrizioni della concorrenza nel settore delle competizioni
sportive su strada con veicoli a motore.
La portata anticoncorrenziale di siffatto assetto regolamentare è emersa nel corso dell’istruttoria avviata nei
confronti dell’Automobile Club d’Italia (di seguito ACI) per accertare l’esistenza di violazioni degli articoli 81 e 82 del
Trattato CE nel settore dell’automobilismo sportivo.
In particolare, il citato articolo 9, rubricato “Competizioni sportive su strada”, attribuisce agli Enti Territoriali la
competenza per l’autorizzazione di tutte le competizioni sportive con veicoli o animali e di quelle atletiche da
svolgersi su strada. In tale articolo, per le sole gare con veicoli a motore, è previsto che l’autorizzazione venga da
essi rilasciata “sentite le federazioni nazionali sportive” (comma 1) ed è inoltre prescritto un nulla osta del Ministero
dei Trasporti da richiedere allegando un “preventivo parere del CONI” (comma 3).
Tali previsioni si aggiungono a quella, anch’essa specifica per le gare motoristiche, che richiede un collaudo del
percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell’ente proprietario della strada, assistito
dai rappresentanti dei Ministeri dell’interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentati degli
organi sportivi competenti e dei promotori (comma 4).
La necessità di un preventivo parere delle federazioni nazionali sportive per il rilascio dell’autorizzazione da parte
degli Enti Territoriali competenti (articolo 9, comma 1), risulta suscettibile di determinare una discriminazione
concorrenziale fra i soggetti che organizzano gare motoristiche su strada a seconda che operino o meno nell’ambito
delle federazioni nazionali sportive. L’esercizio dell’attività sportiva, infatti, può essere svolto non solo nell’ambito
delle federazioni sportive, ma anche al di fuori delle stesse, ad esempio nell’ambito degli enti di promozione
sportiva, riconosciuti a loro volta dal CONI, i quali fissano le proprie norme tecnico-sportive di riferimento, così
come gli standard necessari ad assicurare la sicurezza dei partecipanti e del pubblico2.
La potenzialità restrittiva della norma in questione è stata fino a pochi mesi fa attenuata dalla interpretazione
datane dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – in una propria circolare del 17 maggio
2001, con la quale impartiva istruzioni ai propri uffici periferici in merito all’applicazione del DPCM del 12 settembre
20003. Infatti, in tale circolare, il Ministero dell’Interno avendo rilevato l’esistenza di “divergenze tra alcuni dei
maggiori Enti di promozione sportiva (E.N.D.A.S. A.S.I. U.I.S.P.) e la Federazione Sportiva Automobilistica Italiana C.
S.A.I., poiché quest’ultima (...) ritiene comunque di dover in ogni caso esprimere il parere tecnico-sportivo di
competenza, riconoscendogli tra l’altro natura “obbligatoria vincolante”, cioè in grado di incidere sulla legittimità di
un eventuale difforme valutazione dell’Ente locale competente ad autorizzare” aveva precisato che “questa
Amministrazione ritiene innanzitutto di poter individuare nel parere richiesto un provvedimento di natura
obbligatoria, ma non vincolante. Di conseguenza nessun potere di diretta attivazione nei confronti delle Autorità di
Pubblica Sicurezza ovvero delle Forze di Polizia, finalizzata alla repressione di manifestazioni motoristiche – ipotesi
che più volte si è dovuto ultimamente registrare - è riconoscibile alla Commissione sportiva innanzi richiamata.”.
La portata anticoncorrenziale dell’assetto regolamentare in parola emerge con particolare evidenza se si considera
la prassi invalsa nel settore, e di recente codificata nella citata Circolare del Ministero dei Trasporti del 18 febbraio
2008, Circolare emanata peraltro nel momento in cui questa Autorità aveva ancora in corso il proprio procedimento
istruttorio, volto ad accertare eventuali comportamenti abusivi posti in essere da ACI. Secondo tale Circolare il
parere del CONI, da allegare al nulla osta del Ministero dei Trasporti previsto per le gare motoristiche su strada
(articolo 9, comma 3), non dovrebbe essere rilasciato direttamente dallo stesso, bensì attraverso le federazioni
nazionali sportive competenti. Nel caso delle competizioni motoristiche su strada, il soggetto che provvede
effettivamente al rilascio di tale parere risulta essere nuovamente ACI/CSAI, nella duplice veste di federazione
nazionale e di organizzatore di gare sportive in concorrenza con gli altri soggetti attivi nel settore. A riprova di ciò,
l’Autorità, nel corso dell’istruttoria, ha avuto modo di riscontrare numerose denunce, da parte di organizzatori
concorrenti di ACI, relative a distorsioni della concorrenza derivanti dall’utilizzo, da parte di ACI, di tale
“competenza” al fine di ostacolare le gare organizzate dagli altri operatori sportivi ed autorizzate dagli enti
competenti, in quanto prive del parere richiesto.
Né siffatta riserva di competenza di ACI appare proporzionata all’obiettivo più generale di garantire la sicurezza dei
piloti e degli spettatori alle gare motoristiche su strada. Tale scopo appare, infatti, garantito, con riguardo a tutti i
soggetti coinvolti, attraverso la prevista necessità dell’esito positivo di un collaudo del percorso di gara, effettuato
da un tecnico dell’ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell’Interno, delle
Infrastrutture e dei Trasporti, unitamente ai rappresentati degli organi sportivi competenti e dei promotori. Quanto,
in particolare, alla sicurezza dei piloti, questa appare, altresì, garantita dalle previsioni di standard, relativi
all’allestimento delle vetture e all’equipaggiamento dei piloti stessi, predisposti dalle federazioni competenti in via
generale e recepite dai diversi organizzatori.
La problematicità concorrenziale della norma in argomento si è manifestata in particolare negli ultimi mesi, a
seguito di una diversa e più restrittiva interpretazione adottata dal Ministero dei Trasporti nella citata Circolare del
18 febbraio 2008 ed in altri atti ministeriali acquisiti dall’Autorità nel corso del proprio procedimento istruttorio. In
particolare, nella richiamata Circolare, l’Amministrazione ha precisato che “E' necessario che l'ente competente,
quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca comunque il preventivo parere del C.O.N.I. espresso dalle
competenti Federazioni sportive nazionali”, laddove invece la norma del Codice della strada impone non agli enti
autorizzatori, bensì ai promotori l’obbligo di presentare al Ministero il preventivo parere del CONI, e non dell’ACI. In
altri atti, il Ministero arriva addirittura a ritenere che il parere preventivo del CONI espresso attraverso le federazioni
nazionali sportive competenti abbia natura vincolante.
Più in generale, si rileva l’incongruenza di fondo delle richiamate previsioni, in considerazione del fatto che il CONI
non è chiamato dall’articolo 9 del Codice della Strada a rilasciare parere per nessuna delle competizioni nelle
discipline olimpiche su strada, mentre si richiede il rilascio di un suo parere esclusivamente per una attività sportiva
-quella motoristica - non rientrante tra le discipline olimpiche che costituiscono la competenza propria dello stesso
CONI.
Pertanto, alla luce di quanto su esposto, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato auspica che si proceda
alla modifica della norma in questione, attraverso l’eliminazione delle sopra richiamate previsioni di preventivi pareri
delle federazioni nazionali sportive e del CONI, sostituendole, ove si reputi utile, ad esempio con la fissazione di
regole e standard di sicurezza omogenei da parte del competente Ministero dei Trasporti, il cui rispetto potrà essere
sottoposto a verifica nel corso del già previsto collaudo, effettuato da un tecnico dell’ente proprietario della strada,
assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell’Interno, delle Infrastrutture e dei Trasporti, unitamente ai rappresentati
degli organi sportivi competenti e dei promotori.
In ogni caso e nelle more, questa Autorità sollecita i Ministeri destinatari della presente segnalazione ad adeguare le
proprie prassi applicative e prescrizioni generali alle osservazioni qui rappresentate, allo scopo di agevolare uno
sviluppo effettivo della concorrenza nel settore dello sport motoristico su strada.
IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà
Equipaggio Niccoli - Niccoli

[Immagine: corse_zps7798bb6b.jpg]
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#9
Infatti!! :neutral_doh:
JACK - Team Manager BMW Drivers Squadra Corse
Gareggiare è vita, tutto il resto è semplicemente attesa!
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#10
Che schifo!!!!

Ciclicamante la CSAI, oggi Aci sport, deve far vedere che e' in grado di fare la voce grossa, oggi come 3 anni fa (o 4 non ricordo) se la prende con i concorrenti, maledetti!

Ma ci sono deferiti illustri in lista?
simone72
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